Glossario

Autoconsumo
Viene definita così l’operazione attraverso la quale un utilizzatore di imballaggi, per confezionare i propri prodotti, impiega anche imballaggi, da lui stesso fabbricati.

Accessori di imballaggio
Elementi destinati a completare le funzioni che devono essere svolte dall’imballaggio, come per esempio: chiusura, etichette, rinforzi, bloccaggi, protezioni interne o esterne, ecc.

Accordo volontario
Accordo ufficiale concluso tra le autorità pubbliche competenti e i settori economici interessati, aperto a tutti gli interlocutori che desiderano partecipare, che disciplina i mezzi, gli strumenti e le azioni per raggiungere gli obiettivi indicati dall’articolo 37 del Decreto Legislativo 22/97.

Biodegradabilità
Capacità di degradazione sotto l’azione di enzimi naturali contenuti in alghe, funghi, batteri.

Coefficiente volumetrico di imballaggio (VPC)
È un coefficiente volumetrico usato per indicare il grado di “efficienza” nell’occupazione dello spazio da parte di un oggetto in base alla sua forma. È il rapporto tra il volume del parallelepipedo ideale in cui è contenuto l’imballaggio e il volume di prodotto contenuto nell’imballaggio.

Compostabilità
Capacità di degradazione per un processo controllato di ossidazione biologica; porta alla produzione di una miscela di acqua, anidride carbonica, metano, biomassa, sali minerali.

Contributo Ambientale CONAI
E’ la forma di finanziamento con cui il CONAI ripartisce tra produttori e utilizzatori i costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi primari, secondari e terziari.

Consumatore
Il consumatore di imballaggi è il soggetto – utente finale – che acquista le merci, confezionate nei loro imballaggi, e le utilizza direttamente.

Convenzione
Vero e proprio contratto in cui i firmatari si impegnano al rispetto dei reciproci impegni. La “forma” della convenzione è di regola libera, e viene definita volta per volta sulla base delle esigenze delle parti in causa.

Decreto Ronchi
Decreto Legislativo 22/97. Fissa tra l’altro gli obiettivi di riciclaggio e di recupero degli imballaggi nel nostro paese.

Ecocompatibilità
Tutte le attività che consentono di minimizzare l’impatto sull’ambiente di un imballaggio o di un materiale (riduzione dei consumi di materie prime, eliminazione nei processi produttivi di sostanze nocive, semplificazione dei sistemi di smaltimento postconsumo, ecc.).

Filiera
L’insieme delle attività (dall’estrazione delle materie prime ai processi industriali di lavorazione, dai macchinari utilizzati per fabbricare gli imballaggi agli utilizzatori finali) che caratteriz-zano il ciclo di vita di ogni materiale.

Gestione dei rifiuti di imballaggio
Le attività di gestione di cui all’articolo 6, comma 1, lettera d del Decreto Legislativo 22/97.

Imballaggio
Il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all’utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo (Decreto Legislativo 22/97).

Incenerimento
Trattamento finalizzato all’eliminazione dei rifiuti tramite combustione, con eventuale recupero di calore o di energia. Sinonimi sono termodistruzione o termovalorizzazione.

Imballaggio monomateriale
Si tratta di un imballaggio costituito da un solo tipo di materiale.

Imballaggio multimateriale
Si tratta di un imballaggio costituito da più componenti autonome, cioè separabili, di materiali diversi.

Imballaggio primario o unità di vendita
In base all’articolo 35, comma 1 lettera b) del Dlgs 22/97, è l’”imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un’unità di vendita per l’utente finale o per il consumatore”. In generale l’imballaggio primario è quello che confeziona il singolo prodotto pronto al consumo.

Imballaggio secondario
In base all’articolo 35, comma 1 lettera c) del Dlgs 22/97, è l’”imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all’utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche”. In generale l’imballaggio secondario è quello che raggruppa un certo numero di singoli prodotti pronti al consumo. Il prodotto, una volta tolto dall’imballaggio secondario, si presenta nel suo imballaggio primario, inalterato e pronto all’uso.

Imballaggio terziario
In base all’articolo 35, comma 1 lettera d) del Dlgs 22/97, è l’”imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei”. In generale l’imballaggio terziario è destinato a proteggere e a facilitare la movimentazione delle merci durante il trasporto.

Modello Unico di Dichiarazione (MUD)
La Legge 70/94 prevede che tutti gli obblighi di dichiarazione, di comunicazione, di denuncia, di notificazione, previsti dalle leggi, dai decreti, e dalle relative norme di attuazione in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, siano soddisfatti attraverso la presentazione di un modello unico di dichiarazione – denominato MUD – alla Camera di Commer-cio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio. Il MUD riguarda gli obblighi e i soggetti previsti:
– dall’articolo 11 e dall’articolo 19 comma 4-bis del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n° 22 come modificato dal Decreto Legislativo 8 novembre 1997, n° 389

Osservatorio nazionale sui rifiuti (onr)
Struttura istituita ai sensi dell’articolo 26 del Decreto Legislativo 22/97 presso il ministero dell’Ambiente al fine di garantire l’attuazione delle norme del Decreto stesso, con particolare riferimento ad alcuni obiettivi quali la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti

Piattaforma
Impianto nel quale si procede alla eliminazione delle impurità, alla cernita dei materiali e alla pressatura degli imballaggi.

Prevenzione
Con riferimento alla gestione degli imballaggi è “la riduzione, in particolare attraverso lo sviluppo di prodotti e di tecnologie non inquinanti, della quantità e della nocività per l’ambiente sia delle materie e delle sostanze utilizzate negli imballaggi e nei rifiuti di imballaggio,sia degli imballaggi e rifiuti di imballaggio nella fase del processo di produzione, nonchè in quella della commercializzazione, della distribuzione, dell’utilizzazione e della gestione post-consumo” (Decreto Legislativo22/97).

Prevenzione qualitativa
Consiste nella riduzione della nocività per l’ambiente sia delle materie prime e delle sostanze utilizzate nell’imballaggio, sia delle varie fasi del ciclo di vita dell’imballaggio: produzione, commercializzazione, distribuzione, utilizzo e gestione post-consumo.

Prevenzione quantitativa
Consiste nella riduzione delle quantità, in volume e/o in peso, dei materiali utilizzati negli imballaggi. Tale riduzione risulta in una diminuzione di materia prima prelevata alla fonte.

Produttore di imballaggi
In base all’articolo 35, comma 1 lettera q) del Dlgs 22/97, i Produttori sono “i fornitori di materiali di imballaggio, i fabbricanti, i trasformatori e gli importatori di imballaggi vuoti e di materiali di imballaggio”.

Produzione di rifiuti di imballaggio
L’imballaggio diventa rifiuto nel momento in cui il detentore, separandolo dal prodotto o dalla merce che contiene, decide di disfarsene. In quel momento cessa il ciclo di vita dell’imballaggio.

Programma generale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio
Programma elaborato dal CONAI sulla base dei programmi specifici di prevenzione elaborati dei Consorzi di filiera e dai produttori che non aderiscono ai consorzi.

Programma specifico di prevenzione
Programma redatto a cura dei Consorzi di filiera istituiti ai sensi dell’art. 40 del Decreto Legislativo 22/97 e dai produttori che non aderiscono ai Consorzi.Il programma, che costituisce la base per l’elaborazione del programma generale di cui all’art. 42 del suddetto decreto, deve essere messo a punto da ciascun consorzio e trasmesso al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) e all’Osservatorio entro il 31 marzo di ogni anno a partire dal 1998.

Pubbliche amministrazioni e organismi di diritto pubblico
Con riferimento alla gestione degli imballaggi sono i “soggetti egli enti che gestiscono il servizio di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento di rifiuti solidi urbani nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990, n.142, o loro concessionari” (Decreto Legislativo 22/97).

Raccolta differenziata
La raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materia prima.

Recupero dei rifiuti generati da imballaggi
Tutte le operazioni previste dall’allegato C al Decreto Legislativo 22/97.

Riciclaggio di imballaggi
Il riciclaggio di imballaggi, definito dall’articolo 35, comma 1 lettera i) del Dlgs 22/97, è quel processo attraverso il quale i rifiuti di imballaggio vengono trattati alfine di essere restituiti alla loro funzione originaria (di imballaggi) o per altri fini, escluso il recupero di energia.

Rifiuto
Qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell’allegato A del Decreto Legislativo 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi.

Rifiuto di imballaggio
Ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui al Decreto Legislativo 22/97,articolo 6, comma 1, lettera a), esclusi i residui della produzione” (Decreto Legislativo 22/97).

Rifiuto urbano
Ai sensi dell’art.7 del Decreto Legislativo 22/97, sono rifiuti urbani:
A) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione

Riutilizzo di imballaggi
Il riutilizzo dell’imballaggio, definito da dall’articolo 35, comma 1 lettera h) del Dlgs 22/97, si ha quando l’imballaggio, che per sua struttura può essere utilizzato più volte, viene riempito o reimpiegato per un uso identico a quello per il quale è stato concepito. In questo caso non si ha produzione di rifiuti di imballaggio, in quanto nel detentore manca la volontà di “disfarsi” dell’imballaggio.

Smaltimento
Tutte le operazioni di cui all’allegato B al Decreto Legislativo 22/97.

Utilizzatore di imballaggi
In base all’articolo 35, comma 1 lettera r) del Dlgs 22/97, gli Utilizzatori sono “i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni”. Non rientrano nella categoria degli Utilizzatori i cosiddetti “utenti finali” cioè coloro che utilizzano la merce imballata e conferiscono a terzi i rifiuti di imballaggio.

Valorizzazione
Tutte le attività che consentono di trasformare il rifiuto in una nuova risorsa (riutilizzo, riciclaggio, recupero energetico).
Valutazione di impatto ambientale
Studio che descrive e valuta in maniera sistematica le conseguenze ambientali di un progetto di sviluppo (una strada, uno stabilimento industriale, ecc.).