Sistema CONAI

I consorziati


In base alle normative in materia, i cosiddetti “Produttori” e “Utilizzatori” sono tenuti alla corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti (art. 221 del Dlgs 152/06 ex art. 38, Dlgs 22/97).

Chi sono i “Produttori”:

  • Produttori e Importatori di materie prime destinate ad imballaggi;
  • Produttori/Trasformatori e Importatori di semilavorati destinati ad imballaggi;
  • Produttori di imballaggi vuoti;
  • Importatori/Rivenditori di imballaggi vuoti.

Chi sono gli “Utilizzatori”:

  • Acquirenti/Riempitori di imballaggi vuoti;
  • Importatori di “imballaggi pieni” (cioè di merci imballate);
  • Autoproduttori (che producono imballaggi per confezionare le proprie merci);
  • Commercianti di imballaggi pieni (acquirenti/rivenditori di merci imballate);
  • Commercianti di imballaggi vuoti (che acquistano in Italia e rivendono questi imballaggi senza effettuarne alcuna trasformazione).

I Produttori, oltre a iscriversi a CONAI nella categoria Produttori, si iscrivono a uno o più consorzi di filiera in rapporto ai materiali prodotti e a singoli statuti consortili.

Tutti i soggetti sopra definiti aderiscono a CONAI.
Per ciascun materiale di imballaggio, CONAI e i Consorzi di filiera stabiliscono un CONTRIBUTO AMBIENTALE (CAC), che costituisce la forma di finanziamento per ripartire tra Produttori e Utilizzatori i costi della raccolta differenziata, del recupero e del riciclo degli imballaggi primari, secondari e terziari.

Riferimenti normativi


Il versamento del Contributo Ambientale CONAI è regolato dagli articoli 221 e 224 del Dlgs 152/06 (ex articoli 38 e 41 del Dlgs 22/97).
L’entità del Contributo Ambientale per gli imballaggi d’acciaio è attualmente di 5,00 Euro/t.

Il Contributo Ambientale viene applicato in un punto particolare del ciclo di vita degli imballaggi, denominato “prima cessione”.
Si tratta del momento in cui:

  • l’imballaggio finito passa dall’ultimo Produttore al primo Utilizzatore ovvero dal venditore dell’imballaggio finito (pronto all’uso) a colui che lo riempirà con il prodotto

oppure

  • il materiale di imballaggio passa da un Produttore di materia prima (o di semilavorati) a un Autoproduttore ovvero quando l’imballaggio non è ancora finito (pronto all’uso) e viene ceduto a chi darà la sua forma definitiva all’imballaggio stesso e lo riempirà con il prodotto.

Nel ciclo di vita di ogni imballaggio esiste una sola prima cessione: essa va indicata con chiarezza per evitare disguidi e ripartire correttamente gli oneri tra le operatori implicati.

Tutti i Produttori che effettuano la Prima Cessione sono tenuti a dichiarare a CONAI gli imballaggi trattati, i quantitativi assoggettati al Contributo Ambientale e l’entità del Contributo, che andrà versato per ciascun materiale. La Dichiarazione periodica viene effettuata dal Produttore tramite la compilazione del modulo 6.1 specifico per ciascun materiale di riferimento (Acciaio, Alluminio, Carta, Legno, Plastica, Bioplastica e Vetro); può essere inoltrata a CONAI con periodicità diverse in funzione dell’entità del Contributo.

Per maggiori delucidazioni, consigliamo di consultare la GUIDA AL  CONTRIBUTO AMBIENTALE CONAI 2021 (Volume 1Volume 2) e GUIDA AL CONTRIBUTO AMBIENTALE 2022 (Adesione): si tratta dello strumento operativo che documenta tutte le procedure previste per i diversi soggetti interessati, in cui è possibile trovare un ricco apparato di definizioni, esemplificazioni, schede tecniche e linee interpretative, al fine di impreziosirne i contenuti e di fornire una chiave di lettura dell’intero “sistema imballaggi” completa e puntuale.

Si informa che dalle dichiarazioni dell’anno 2014 diventa obbligatorio l’invio dei dati attraverso il servizio di dichiarazione on line accessibile dal sito CONAI.